Danno da indisponibilità del parcheggio condominiale, il Comune risponde degli allagamenti
Ricade sul Comune il dovere di esercitare le funzioni pubblicistiche di governo del territorio anche mediante verifica manutentiva delle condutture, pur se abusive
Il Comune è responsabile per i danni da inagibilità causati dalla rottura di tubazioni deputate alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche superficiali. È il principio reso dalla articolata e interessante pronuncia del Tar Lazio Roma pubblicata il 10 marzo 2022, numero 2786.
La vicenda
I reiterati fenomeni alluvionali protrattisi per oltre un quarantennio a causa di condotte fognarie e idriche sottodimensionate avevano procurato ingenti danni al parcheggio di un condominio (mancata fruizione da parte dei condòmini e apertura di voragine di considerevoli proporzioni). Il tribunale amministrativo capitolino era stato chiamato dal condominio a pronunciarsi sulla pretesa volta a conseguire la condanna di Roma Capitale ai sensi del Codice del processo amministrativo (Dlgs 104/2010, articolo 30, comma 2) in relazione al mancato adeguamento e messa in sicurezza della condotta idrica e fognaria e al ristoro dei danni patiti quale proprietario del parcheggio.
La difesa del condominio
Il condominio invitò l'amministrazione municipale di Roma ad esercitare i poteri afferenti alla pianificazione urbanistica e alla programmazione delle opere pubbliche. Ovvero, a dover incrementare, con riferimento alla porzione comunale interessata, l'impianto fognario e di smaltimento delle acque meteoriche quale opera di urbanizzazione primaria a servizio di un insediamento abitativo. Asserì che Roma Capitale era responsabile per il mancato esercizio dei poteri pubblicistici di gestione e governo del territorio e domandò il ristoro dei danni patrimoniali subiti.
La responsabilità del Comune scaturiva dalla stagnante incuria e colpevole disinteresse protrattisi, quanto alle pessime condizioni della rete fognaria e alle assenti manutenzioni, per più di un quarantennio. L'ente pubblico era consapevole della presenza di tratti fognari abusivi e a conoscenza della crescente urbanizzazione dell'area.Il condominio, a causa del cedimento della fognatura, subì danni al proprio parcheggio.
Chiese al Tar l'accertamento della responsabilità di Roma Capitale per i danni periodicamente subiti a causa delle rotture e malfunzionamenti dell'impianto (allagamenti al parcheggio condominiale, danni alle vetture in sosta, apertura di voragine nel piazzale), la condanna ad eseguire gli interventi per rimuovere le cause dei danni verificatisi nella proprietà condominiale (e, in subordine, la corresponsione delle somme per fronteggiare le opere), a ristorare l’indisponibilità del parcheggio a causa dei periodici e consistenti allagamenti e a risarcire i costi per riparare la voragine.
La difesa del Comune
Il Comune rappresentò la propria estraneità alla questione declinando ogni addebito. Rilevò che nessuna funzione di controllo e vigilanza sul sistema di raccolta e deflusso delle acque pluvie le competeva poiché il tratto di tubazione era abusivo. Inoltre, dedusse l'assenza di responsabilità custodiale in quanto i molteplici eventi dannosi erano attribuibili ad episodi atmosferici eccezionali e pertanto integravano il caso fortuito.
La Relazione finale di verificazione
L'elaborato peritale del verificatore confermò l'inagibilità dell'area e accertò che i danni erano stati causati dalla inadeguatezza delle condutture fognarie. Acclarò che la progettazione dell'impianto fognario, dimensionata al fabbisogno degli anni Settanta, si era rivelata sottodimensionata in séguito allo sviluppo edilizio avvenuto nel corso di quarant'anni. Verificò la omessa esecuzione di interventi alle tubazioni nonostante i malfunzionamenti legati alla inadeguatezza, effettive cause delle ripetute esondazioni. Rilevò, inoltre, l'inagibilità e l'inutilizzabilità dell'area condominiale adibita a parcheggio evidenziando che si era creata, in corrispondenza della condotta fognaria, una voragine di grandi proporzioni.
Appurò, infine, la riconducibilità dello scenario degradato al cedimento della struttura fognaria verificatosi nel tratto critico della conduttura. In presenza di intensi rovesci, i pozzetti dislocati nel parcheggio rigurgitavano le acque che defluivano nella condotta. Le rotture del sistema fognario di raccolta delle acque meteoriche erano causate dal sottodimensionamento e dalla insufficiente sezione. In occasione di consistenti precipitazioni emergeva l'inidoneità a raccogliere voluminosi quantitativi d'acqua.
La motivazione del Tar
La tubazione, parzialmente abusiva e risalente agli anni Settanta, presenta una sezione sottodimensionata, perciò inadeguata rispetto alla accresciuta urbanizzazione dell'area. Ciò determina reiterate rotture con notevoli riversamenti di liquami e acque pluvie a danno del parcheggio condominiale. Da un canto, il Comune aveva rilasciato nel corso dei decenni numerosi titoli edilizi, dall'altro, aveva omesso di adeguare la condotta di raccolta delle acque reflue. Il Tar sostiene con fermezza che il Comune era tenuto ad adeguare il sistema di smaltimento delle acque reflue in ragione dell'incrementato assetto edilizio della zona. Al contrario, si era disinteressato di adeguare le opere di urbanizzazione afferenti alla gestione delle acque pluvie in occasione del rilascio di concessioni per la edificazione di nuovi immobili.
All'incremento del carico urbanistico doveva conseguire la necessità di dotare l'area di nuove opere di urbanizzazione. Le fenditure della condotta fognaria collegata all'impianto idrico pubblico comportano una responsabilità dell'amministrazione per i danni procurati a terzi. Ricade sul Comune il dovere di esercitare le funzioni pubblicistiche di governo del territorio anche mediante verificazione manutentiva delle condutture.Il tribunale amministrativo ritiene responsabile il Comune di Roma il quale avrebbe dovuto adeguare, a fronte della crescente edilizia, le opere di urbanizzazione a servizio dell'area in discorso, tra cui la gestione delle acque meteoriche. Invece, ha violato le norme in materia di governo del territorio omettendo ogni adeguamento e manutenzione alla rete fognaria.
Anche i tratti abusivi rientrano nella vigilanza del Comune
Nella programmazione delle opere di urbanizzazione primaria di soddisfacimento dei necessari bisogni della collettività si annovera il sistema fognario e il controllo della sua funzionalità. L'onere ricade nella competenza del Comune il quale è responsabile dell'intera rete di raccolta e smaltimento delle acque pluviali. Anche i tratti abusivi rientrano nella sfera di vigilanza dell'ente. Trattasi di responsabilità custodiale prevista dall'articolo 2051 Codice civile per non aver provveduto all'adeguamento e manutenzione delle condutture inserite nel sistema fognario comunale.
In definitiva, la realizzazione delle opere di urbanizzazione rappresenta un onere ricadente sulla amministrazione comunale (la quale rilascia autorizzazioni allo sviluppo urbanistico ed edilizio di una area e progetta i conseguenti interventi garantendone il regolare utilizzo). Quanto al caso fortuito eccepito dal Comune, i giudici hanno osservato che la eccezionale intensità delle precipitazioni meteoriche era sguarnita di prova. Inoltre, un sistema fognario adeguato deve essere in grado di smaltire maggiori quantitativi di acque pluvie in modo da evitare o comprimere l'entità e la frequenza degli allagamenti.
L'esito del giudizio
Il Tar ha accolto la domanda avanzata dal condominio condannando Roma Capitale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, Codice processo ammininistrativo a porre in essere l'attività di pianificazione urbanistica e programmazione delle opere pubbliche necessarie ai fini dell'adeguamento e messa in sicurezza delle condotte idriche a servizio dell'insediamento interessato. Inoltre, ha condannato l'amministrazione comunale ad assicurare nell'immediato la manutenzione delle condutture fognarie di raccolta e deflusso delle acque reflue di interesse del condominio. In ordine, infine, alla domanda di risarcimento del danno subìto in relazione alla indisponibilità dell'area a causa dei periodici allagamenti e della voragine, ha quantificato il mancato godimento del parcheggio in funzione del valore locativo di mercato stimandolo in 320,00 euro per ogni mese di mancata fruizione.
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